Art. 6
Statuto

Art. 6

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Possono essere ascritti all'istituto gli impiegati civili di ruolo d'ambo i sessi: a) delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato; b) della Casa Reale; c) del Parlamento; d) del Gran Magistero degli Ordini equestri; e) dell'Amministrazione del Fondo per il Culto e dell'Asse Ecclesiastico; f) degli Economati dei benefici vacanti. Possono anche esservi ascritti gli impiegati straordinari d'ambo sessi delle Amministrazioni sopradette dopo tre anni di servizio, purchè possiedano i requisiti necessari per essere nominati impiegati di ruolo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al basso personale di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-6