Art. 39
Statuto

Art. 39

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Per la formazione delle Commissioni provinciali sarà dal Consiglio provvisorio nominato in ciascun capoluogo di provincia un Comitato speciale o un rappresentante con l'incarico di preparare le operazioni occorrenti a procedere alle elezioni di cui all', Roma, 2 giugno 1890. Il Presidente del Consiglio di amministrazione GUIDO BACCELLI. Il Segretario capo A. C. ONETTI. Roma, 28 febbraio 1892. Visto, d'ordine di S. M. Il Ministro G. NICOTERA
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