Art. 32
Statuto

Art. 32

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In vigore dal 10 apr 1892
. - In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio d'amministrazione e nelle Commissioni provinciali, per dimissioni, per morte, o per altre ragioni, l'uno e le altre procederanno (il primo unitamente ai Sindaci) a surrogare i mancanti, sino alla convocazione delle rispettive assemblee, deliberando colla presenza di due terzi ed a maggioranze assoluta di voti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-32