Statuto
Art. 26
26 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Le Commissioni vengono ogni tre anni elette dagli impiegati ascritti all'Istituto residenti nella rispettiva provincia.
Quelle che non adempiano il loro compito possono essere sciolte dal Consiglio di amministrazione, il quale nominerà in luogo di esse un commissario straordinario per un tempo non maggiore di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-26