Art. 25
Statuto

Art. 25

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Le Commissioni provinciali sono nelle provincie l'anello di congiunzione tra gli impiegati e l'Istituto. Esse hanno il compito: a) di far propaganda dello scopo benefico dell'Istituto, ricevere le domande d'Iscrizione degli impiegati e deliberare in primo grado su di esse; b) di promuovere obiezioni volontarie fra gli impiegati ed anche fra persone estranee alla classe, lotterie, feste, ecc. a beneficio dell'Istituto; c) di ricevere le domande di soccorso degli orfani e di informarne immediatamente il Consiglio, con quelle proposte che esse reputino convenienti; d) di vegliare sulla condotta degli orfani e sul modo come siano impiegati gli assegni o i sussidi ad essi concessi; e) di eseguire, per quanto è di loro spettanza, le deliberazioni del Comitato centrale e del Consiglio di amministrazione; f) di proporre la nomina delle rappresentanze nei comuni della provincia, e di vigilare al buon andamento di esse; g) d'informare il Consiglio di ogni fatto o circostanza che possa influire sull'andamento morale o materiale dell'Istituto, e di proporgli tutti quei mezzi che valgano a promuoverne lo sviluppo.
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