Statuto
Art. 23
23 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - L'Ufficio di sindacato si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, eletti annualmente dal Comitato centrale fra gli impiegati ascritti allo Istituto e residenti in Roma.
Esso ha per compito:
a) Controllare gli atti del Consiglio di amministrazione che hanno relazione con le finanze dell'Istituto;
b) Ispezionare i libri e documenti di contabilità, la cassa ed i titoli di credito;
c) Invigilare perché non avvengano storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
d) Presentare annualmente all'assemblea generale del Comitato centrale una relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio d'amministrazione.
Questa relazione deve essere comunicata al Consiglio almeno un mese prima della riunione dell'assemblea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-23