Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Spetta pure al Presidente di provvedere a tutti gli atti che non ammettono dilazione, e di riferirne al Consiglio convocato, ove occorra, anche straordinariamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-21