Statuto
Art. 2
2 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Col nome di orfani si intendono i figli legittimi o legittimati di ambo i sessi, che alla morte del genitore ascritto all'Istituto non abbiano ancora compiuti i diciotto anni di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-2