Art. 17
Statuto

Art. 17

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Comitato centrale elegge nel suo seno: Un Presidente; Un Vice-presidente; Un Segretario; Un Vice-segretario. Essi si rinnovano ogni due anni, e possono essere rieletti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-17