Statuto
Art. 17
17 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Comitato centrale elegge nel suo seno:
Un Presidente;
Un Vice-presidente;
Un Segretario;
Un Vice-segretario.
Essi si rinnovano ogni due anni, e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-17