Statuto
Art. 15
15 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Al governo dello Istituto sono preposti:
1° Un Comitato centrale;
2° Un Consiglio d'amministrazione;
3° Un Ufficio di Sindacato;
4. Le Commissioni provinciali;
Il Comitato, il Consiglio e l'Ufficio di Sindacato hanno sede in Roma; le Commissioni nei capoluoghi di ciascuna Provincia.
Il Consiglio, sentito il parere della rispettiva Commissione, potrà stabilire delle Rappresentanze in altri luoghi della Provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-15