Art. 15
Statuto

Art. 15

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Al governo dello Istituto sono preposti: 1° Un Comitato centrale; 2° Un Consiglio d'amministrazione; 3° Un Ufficio di Sindacato; 4. Le Commissioni provinciali; Il Comitato, il Consiglio e l'Ufficio di Sindacato hanno sede in Roma; le Commissioni nei capoluoghi di ciascuna Provincia. Il Consiglio, sentito il parere della rispettiva Commissione, potrà stabilire delle Rappresentanze in altri luoghi della Provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-15