Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Mediante la donazione all'Istituto di un capitale il cui interesse al 5 % netto rappresenti una somma eguale alla retta annua da stabilirsi, potranno essere creati dei posti di fondazione privata, col diritto nel fondatore o in chi per esso di designare gli orfani di genitore impiegato anche non socio, che potranno successivamente fruirne non oltre i diciotto anni di età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-14