Statuto
Art. 14
14 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Mediante la donazione all'Istituto di un capitale il cui interesse al 5 % netto rappresenti una somma eguale alla retta annua da stabilirsi, potranno essere creati dei posti di fondazione privata, col diritto nel fondatore o in chi per esso di designare gli orfani di genitore impiegato anche non socio, che potranno successivamente fruirne non oltre i diciotto anni di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-14