Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 10 apr 1892
. - L'impiegato in attività di servizio o in disponibilità contribuirà a beneficio dello Istituto, per tutto il tempo in cui vi rimane ascritto, con una quota annua corrispondente a due giornate dello stipendio che percepisce netto di ritenute. Per gl'impiegati retribuiti ad aggio, detta quota annua sarà in relazione allo stipendio che serve di base per la liquidazione della pensione. Per l'impiegato in aspettativa, se questa è causata da motivi di famiglia, la contribuzione annua sarà in relazione con l'ultimo stipendio; se da motivi di salute, con l'assegno accordatogli. Gli impiegati che compiono un tirocinio gratuito pagheranno una contribuzione annua corrispondente alla metà di quella dovuta dagli impiegati retribuiti che occupano il posto al quale essi possono essere nominati. Gli impiegati in servizio militare, finché non cessano di appartenere ad un'amministrazione civile, contribuiranno annualmente con due giornate di loro competenze militari; ma se il servizio è a causa di volontariato di un anno, l'impiegato sarà considerato in aspettativa per motivi di famiglia. Per i pensionati la contribuzione annua sarà in relazione con la pensione. La decorrenza dell'ammissione dei soci avrà effetto retroattivo dal primo giorno del semestre dell'anno durante il quale fu fatta la domanda.
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