Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 mag 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda avanzata dal sindaco di Bergamo affinché sia dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione della casa abitata da Bartolomeo Colleoni, con i dipinti ed affreschi che la adornano;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Bergamo in data del 4 novembre 1890 e del 30 maggio 1891, prese in osservanza dell'articolo 159 della legge comunale e provinciale, e l'altra della giunta provinciale amministrativa di Bergamo in data del 26 giugno 1891;
Visto il Nostro decreto del 15 ottobre 1891 che autorizza il comune di Bergamo ad acquistare per il prezzo di lire 14,000 ed a nome del pio luogo della Pietà il detto palazzo;
Considerando che tale espropriazione è necessaria per la conservazione di quel monumentale edificio;
Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visti gli articoli 83 e 84 della legge sopradetta;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È dichiarata di pubblica utilità a favore del comune di Bergamo l'espropriazione della casa che fu abitata da Bartolomeo Colleoni ed è ora di proprietà di Garolini Domenica vedova Regazzoni, come pure dei dipinti ed affreschi esistenti nell'edificio, ed acquistati già da Angiolini Raffaele di Bologna e Ferroni Gioacchino di Firenze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 25 aprile 1892.
Reg. 185. Atti del Governo a f. 37. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
P. Villari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-21;245#art-1