Art. 1
Abrogato1 / 2In vigore dal 3 mar 1892 al 15 dic 2010
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vedute le deliberazioni 31 dicembre 1890 e 20 maggio 1891, dichiarate immediatamente esecutorie, con le quali il Consiglio comunale di Terni ha aumentato il dazio colà in vigore per alcuni generi non contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827, nè dall'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018, vale a dire per l'amido, le porcellane, le majoliche ed altri lavori di caolino, per le cristallerie, le vetrerie, i vasellami ed i lavori di terra invetriati, ed ha pure adottato, fra altri, un dazio per il piombo da caccia;
Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L;
Veduto l'art. 164 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1889 n. 5921;
Veduto il parere del 12 ottobre 1891 della Camera di commercio ed arti di Foligno;
Veduta l'istanza del 10 dicembre 1891, a Noi diretta dalla Giunta municipale di Terni, affinché sia confermato l'operato di quell'Amministrazione comunale;
Udito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di Terni, a seconda delle succitate sue deliberazioni del 31 dicembre 1890 e del 20 maggio 1891, è autorizzato a continuare a riscuotere sull'amido, sul piombo da caccia, sulle porcellane, sulle majoliche ed altri lavori di caolino, sulle cristallerie, sulle vetrerie, sui vasellami ed altri lavori di terra invetriati, un dazio di consumo in conformità all'unita tariffa, vista d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1892.
UMBERTO.
G. Colombo.
Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-31;40#art-1