Art. 32
Regolamento

Art. 32

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In vigore dal 9 mar 1892
La camera non delibererà la restituzione della cauzione definitiva all'appaltatore, se non dopo spirato il termine pel quale l'appalto è proceduto, adempiute tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e definite inappellabilmente tutte le quistioni in corso, sia in rapporto alla camera, sia in rapporto ai contribuenti, fermo il disposto dell', ed in tutti i casi di risoluzione di contratto, sarà proceduto a nuova aggiudicazione a carico dell'appaltatore, che decaderà immediatamente da ogni diritto, perderà il deposito dato in garanzia e risponderà delle spese e dei danni solidalmente al fideiussore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-32