Art. 31
Regolamento

Art. 31

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In vigore dal 9 mar 1892
Nell'appello sarà ammessa l'offerta del vigesimo infra gli otto giorni dal primo deliberamento; su detta offerta si aprirà il nuovo incanto, che rimarrà definitivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-31