Art. 30
Regolamento

Art. 30

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In vigore dal 9 mar 1892
Insorgendo delle difficoltà per la esecuzione del capitolato d'oneri nel caso di appalto, la soluzione della questione, ove non potrà essere appianata dalla presidenza, sarà deferita ad uno o tre arbitri od amichevoli compositori. Nel caso di più arbitri, le parti sceglieranno ciascuno di loro, e di due scelti nomineranno il terzo. Ove fra questi non vi sarà accordo, il terzo arbitro sarà scelto dal presidente del tribunale civile di Messina. Il lodo che presenteranno gli arbitri o l'arbitro sarà inappellabile.
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