Art. 3
Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 9 mar 1892
In prova dell'adempito pagamento della tassa, sarà rilasciata dall'agente incaricato della riscossione, una bolletta a madre e figlia, nella quale saranno indicati: a) l'ufficio da cui si stacca la bolletta; b) il numero d'ordine; c) la data; d) il nome e cognome dello speditore; e) la specie e la quantità dei generi esportati per l'estero o spediti in cabotaggio fuori provincia; f) la somma esatta; g) il numero della relativa bolla doganale; h) la firma del ricevitore. La detta bolletta sarà controfirmata dall'ufficiale del controllo, ove quest'ufficio sarà istituito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-3