Art. 29
Regolamento

Art. 29

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In vigore dal 9 mar 1892
Sarà obbligo dello appaltatore tenere un apposito ufficio nei luoghi di riscossione della tassa ed in prossimità dell'ufficio doganale ed esibire, per l'analoga visione, i registri al presidente della camera od a persona da lui specialmente delegata. Sarà pure l'appaltatore tenuto ogni fine mese rimettere alla presidenza della camera i quadri delle esazioni fatte, in conformità dei modelli che saranno stampati a cura e spese della camera e consegnati all'appaltatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-29