Regolamento
Art. 23
23 / 33In vigore dal 9 mar 1892
Ad ogni ritardo di pagamento in scadenza e per la sola venuta del giorno, l'appaltatore è assoggettato alla multa di centesimi 25 al giorno per ogni 100 lire sulla somma o residuo dovuto; salvo il diritto alla camera di procedere esecutivamente contro l'appaltatore o di ritenere risoluto il contratto come meglio a lei piacesse e chiedere la rifazione dei maggiori danni, ritenendosi dall'appaltatore rinunziato il beneficio della mora ed invece dedottaa per ogni effetto di legge, la clausola risolutiva espressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-23