Art. 20
Regolamento

Art. 20

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In vigore dal 9 mar 1892
La detta cauzione definitiva è stabilita nella somma corrispondente ad un sesto dell'annuo canone di aggiudicazione. Spetta alla camera riconoscerne la idoneità ed accettarla.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-20