Regolamento
Art. 2
2 / 33In vigore dal 9 mar 1892
Nel caso di esercizio diretto la esazione della cennata tassa sarà fatta da speciali agenti della camera appoderati presso ciascuna dogana della provincia contemporaneamente al rilascio della bolla di pagamento dei dazi di esportazione sui generi per l'estero o al rilascio della corrispondente bolla di cauzione pei generi di cabotaggio per fuori provincia.
La camera potrà stabilire un ufficio di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-2