Art. 19
Regolamento

Art. 19

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In vigore dal 9 mar 1892
Chi vuole essere ammesso all'esperimento dell'asta, deve presentare analoga domanda in carta da bollo accompagnata da una cauzione provvisoria, rispondente al ventesimo annuale del prezzo stabilito a base della licitazione; dimostrare altresì di essere cittadino italiano e di non essere stato giammai condannato a pene criminali o correzionali per qualsiasi reato e di avere mantenuta sempre ottima condotta. L'aggiudicatario, infra il termine di cinque giorni, dal seguito deliberamento, dovrà depositare presso la cassa dei depositi e prestiti la cauzione definitiva. Sarà inoltre nel detto termine tenuto a presentare un fideiussore di pieno gradimento della camera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-19