Regolamento
Art. 16
16 / 33In vigore dal 9 mar 1892
Qualora nell'imbarco di una merce il nolo non sia stato precedentemente stabilito o che non siasi in grado di potere esibire la polizza di carico, lo esportatore pagherà allo appaltatore un deposito in conformità alla succitata bolletta sulla base della tassa media stabilita per tutte le voci della tariffa, salvo a richiedere il rimborso o a pagarne il di più dopo espletate le operazioni doganali ed esibita la polizza di carico.
Nel caso di contestazione sull'applicazione della tassa, è concesso alle parti il reclamo nei modi, termini e competenze stabilite dagli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-16