Regolamento
Art. 14
14 / 33In vigore dal 9 mar 1892
L'importatore od esportatore delle merci, dovrà esibire all'agente di riscossione della tassa camerale la polizza di carico.
L'importo del nolo, su cui sarà determinata la tassa, risulterà dai documenti predetti e qualora sorgano dei dubbi sulla veracità di essi, avrà diritto l'appaltatore farsi esibire dal capitano del legno il manifesto di bordo e sovr'esso sarà liquidato l'ammontare della tassa dovuta.
È fatta facoltà all'appaltatore, per l'accertamento del peso delle merci, valersi a sue spese del metodo di scandaglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-14