Regolamento
Art. 12
12 / 33In vigore dal 9 mar 1892
All'appaltatore vengono concessi i medesimi diritti pertinenti alla camera per la riscossione della tassa, la quale sarà percepita in base alla tariffa annessa al regio decreto 31 gennaio 1870, dichiarandosi a maggior chiarimento che, sotto la voce olii volatili, s'intendono gli olii essenziali e le essenze di limone, arancio, bergamotto ed ed ogni altro esperide.
Sotto la voce di sal tartaro, s'intende anche il tartaro grezzo e la feccia di vino, e sotto nome di semenza agraria, ogni specie di semenza agraria, sia o no colpita da tassa doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-12