Art. 7
38 / 38In vigore dal 5 mar 1892
Con successivi decreti, ed in vista dei mezzi dei quali si potrà disporre, sarà provveduto all'ordinamento di altri insegnamenti agrari oltre quelli propri della scuola di viticoltura ed enologia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1892.
Reg. 183. Atti del Governo a f. 139. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
A. Di Rudinì.
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