Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 mar 1892
La durata dei corsi in ciascuno dei gradi d'insegnamento, le materie da insegnarsi, la distribuzione di esse nei singoli anni, le norme per l'ammissione e per gli esami, il numero e lo stipendio degli insegnanti, sono determinati da apposito regolamento.
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