Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 27 feb 1892
La somma che sarà annualmente fissata dal ministro di agricoltura e commercio in base al bilancio predetto per il mantenimento dello istituto d'istruzione agraria di cui all', sarà annotata nella parte passiva del bilancio dell'ente e versata nella tesoreria dello Stato in rate bimestrali anticipate. Detta somma sarà iscritta in appositi articoli del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed in quello dell'entrate dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;22#art-5