Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 feb 1892
Le rendite di detto ente dedotti gli oneri che gravano sopra di esso in virtù della legge 10 luglio 1887, n. 4799, (serie 3ª), sono destinate al mantenimento dello istituto d'istruzione agraria che, a norma della stessa legge, sarà fondato con Nostro successivo decreto.
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