Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 feb 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto del regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria in data 11 dicembre 1860, n. 205; Vista la legge 10 luglio 1887, n. 4799 (serie 3ª); Visti gli atti dai quali risulta che si è verificata la condizione espressa nell' del decreto predetto del regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il patrimonio della soppressa casa religiosa dei benedettini cassinesi di San Pietro in Perugia nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e colle servitù, gli oneri, le ragioni ed azioni, i debiti e i crediti tutti ad esso inerenti è costituito in ente morale autonomo sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato e con la denominazione di Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.
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