Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mag 1892
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la convenzione stipulata tra il Ministro della Pubblica Istruzione e la principessa donna Anna Maria Torlonia, in data 11 gennaio 1892, con la quale lo Stato è sostituito in tutti i diritti e in tutti gli obblighi, che, riguardo alla Galleria Torlonia, furono riconosciuti ed imposti dal fondatore di essa don Giovanni Torlonia, col testamento del 3 marzo 1829, salvo alcune modalità e condizioni; Veduto l'elenco dei quadri ed oggetti d'arte, compilato dal cav. uff. Francesco Jacovacci in data del 30 novembre 1891, il quale elenco in mancanza di un inventario autentico, fu ritenuto, in linea di reciproca transazione, rappresentare la consistenza della Galleria medesima; Considerato che la detta convenzione, mentre adempie efficacemente la volontà del fondatore della Galleria, che cioè essa sia conservata nella sua integrità e sia esposta al pubblico, giova d'altra parte a costituire con quegli oggetti d'arte un importante nucleo di una Galleria nazionale in Roma, alla quale si aggiungerebbero altri oggetti che venissero man mano in proprietà dello Stato; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la convenzione in data 11 gennaio 1892, annessa al presente decreto e concernente la Galleria Torlonia, stipulata tra il Ministro della Pubblica Istruzione e la principessa donna Anna Maria Torlonia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892. UMBERTO. P. VILLARI. Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.
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