Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 feb 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni in data 26 giugno 1891, con le quali dalla congregazione di carità di Greco Milanese è stato proposto di concentrare nella medesima l'amministrazione di quelle opere pie elemosiniere Brambilla e Tessera; la prima ora gestita dal parroco locale e che dispone dell'annua rendita di lire 52.08; e la seconda gestita dalla fabbriceria parrocchiale ed avente il reddito di lire 228.80; Vedute le deliberazioni adesive di quel consiglio comunale in data 28 giugno 1891; Veduta l'analoga decisione della giunta provinciale amministrativa di Milano; Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il relativo regolamento di esecuzione; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione delle opere pie Brambilla e Tessera è concentrata nella congregazione di carità di Greco Milanese, con obbligo alla medesima di provvedere entro breve termine all'adempimento del disposto dell'articolo 55 della legge predetta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1892. Reg. 183. Atti del Governo a f. 58. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. G. Nicotera.
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