Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 31 gen 1892
All'articolo 30 dello statuto è sostituito il seguente: «Le cambiali dovranno alla scadenza essere estinte. Il consiglio di amministrazione potrà, ove creda, consentirne la rinnovazione, purchè venga pagato un decimo almeno del debito originario.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1892. Reg. 183. Atti del Governo a f. 39. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris. B. Chimirri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-31;455#art-2