Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 gen 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 11 luglio 1890 del consiglio comunale di Verona, con la quale fu stabilita la fondazione di un istituto pei fanciulli derelitti; Visti gli atti, dai quali risulta che i mezzi di cui dispone il pio istituto pel suo mantenimento, oltre all'immobile appositamente acquistato dal comune e destinato a sede dell'istituto, sono costituiti: 1.° dal patrimonio della cessata cassa di ricovero in Verona; 2.° dalla terza parte spettante al municipio di Verona sulla sostanza disposta da Sigismondo Zampagna, ora amministrata dalla direzione dei pii luoghi di Verona; 3.° dai beni pervenuti al municipio di Verona per iscopo di beneficenza dal fu Carlo Gandini Morelli Bugna per testamento 23 dicembre 1880; 4.° dal residuo del capitale di lire 6,506.60, proveniente dalla elargizione fatta nel 1880 dalla cassa di risparmio di Verona per l'infanzia abbandonata; Visto lo statuto organico per l'amministrazione del pio istituto; Vista la relativa deliberazione 31 marzo 1891 del consiglio comunale di Verona; Visto il voto della giunta provinciale amministrativa; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'istituto pei fanciulli derelitti, come sopra fondato in Verona dall'amministrazione di quel comune, è costituito in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-10;431#art-1