Art. 1
1 / 2In vigore dal 24 gen 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 11 luglio 1890 del consiglio comunale di Verona, con la quale fu stabilita la fondazione di un istituto pei fanciulli derelitti;
Visti gli atti, dai quali risulta che i mezzi di cui dispone il pio istituto pel suo mantenimento, oltre all'immobile appositamente acquistato dal comune e destinato a sede dell'istituto, sono costituiti:
1.° dal patrimonio della cessata cassa di ricovero in Verona;
2.° dalla terza parte spettante al municipio di Verona sulla sostanza disposta da Sigismondo Zampagna, ora amministrata dalla direzione dei pii luoghi di Verona;
3.° dai beni pervenuti al municipio di Verona per iscopo di beneficenza dal fu Carlo Gandini Morelli Bugna per testamento 23 dicembre 1880;
4.° dal residuo del capitale di lire 6,506.60, proveniente dalla elargizione fatta nel 1880 dalla cassa di risparmio di Verona per l'infanzia abbandonata;
Visto lo statuto organico per l'amministrazione del pio istituto;
Vista la relativa deliberazione 31 marzo 1891 del consiglio comunale di Verona;
Visto il voto della giunta provinciale amministrativa;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'istituto pei fanciulli derelitti, come sopra fondato in Verona dall'amministrazione di quel comune, è costituito in ente morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-10;431#art-1