Art. 2
In vigore dal 12 lug 1891
L' associazione è ammessa a godere il trattamento di favore di cui all'art. 36 del regolamento predetto.
Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 131 Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
B. Chimirri.
Storico versioni
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