Art. 2
In vigore dal 3 mag 1891
L'associazione è ammessa a godere il trattamento di favore, di cui all'articolo 36 del citato regolamento 3 aprile 1890.
Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche, che le saranno da esso richieste.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1891.
Reg. 178. Atti del Governo a. f. 162. Mandillo.
Lungo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.B. Chimirri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-22;131#art-rd-2