Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 apr 1891
Al mantenimento del Convitto sarà provveduto con le rendite patrimoniali, con le rette degli alunni, e con tutti gli altri sussidi che saranno corrisposti dagli Enti interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-12;139#art-2