Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 8
167 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La consegna dè beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.
Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovrà essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.
Il regolamento interno per le Congregazioni di carità e per le altre amministrazioni di beneficenza devono determinare le attribuzioni e le garanzie dè detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione.
Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso Istituti di credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-8