Art. 73
Regolamento di contabilitàTitolo V

Art. 73

215 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello lettera D deve dimostrare: a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziarlo; b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale. Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto nell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-73