Art. 70
Regolamento di contabilitàTitolo V

Art. 70

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In vigore dal 26 mar 1891
I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi. Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-70