Art. 68
Regolamento di contabilitàTitolo V

Art. 68

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In vigore dal 26 mar 1891
Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate, si intendono annullate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-68