Art. 67
Regolamento di contabilitàTitolo V

Art. 67

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In vigore dal 26 mar 1891
A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonché tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-67