Art. 65
Regolamento di contabilitàTitolo V

Art. 65

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In vigore dal 26 mar 1891
Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo: a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio prececedente, giusta il relativo conto approvato; b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti; c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro; d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo; e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effettuato di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-65