Regolamento di contabilità›Titolo V
Art. 65
207 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo:
a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio prececedente, giusta il relativo conto approvato;
b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;
c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;
d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;
e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effettuato di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-65