Art. 63
Regolamento di contabilità

Art. 63

159 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli , ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente o per assicurare il pagamento dei mandati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-63