Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 6
165 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La valutazione dèfondi rustici e dèfabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio, capitalizzata al cento per cinque, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-6