Regolamento di contabilità
Art. 58
154 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo dèfabbricati ad uso dell'Istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi; ed in tal caso a cura dell'Amministrazione ne viene data comunicazione al Tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari dette entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun aggio di riscossione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-58