Art. 57
Regolamento di contabilità

Art. 57

153 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Chiuso l'esercizio dal bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-57