Art. 53
Regolamento di contabilità

Art. 53

149 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa: con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili comulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-53