Art. 49
Regolamento di contabilità

Art. 49

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In vigore dal 26 mar 1891
Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun Tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito. Ove esistono speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario, che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non può eccedere i cinque giorni insieme alla prova del versamento effettuato presso il Tesoriere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-49